NUOVE DEROGHE ALL’ART. 12. REG CE 561/06: UNA O DUE ORE DI GUIDA E IMPEGNO PER RIENTRARE PER IL RIPOSO SETTIMANALE? FACCIAMO CHIAREZZA

Con l’entrata in vigore del c.d. pacchetto mobilità nell’agosto 2020 sono state introdotte due nuove deroghe, che permettono ai conducenti che utilizzano mezzo dotati di cronotachigrafo, di usufruire eccezionalmente fino a due ore di guida per rientrare in sede in occasione del riposo settimanale.

Con una prima circolare del marzo 2021 il Ministero dei Trasporti aveva chiarito le modalità per usufruire di tale facoltà lasciando, tuttavia, alcuni dubbi interpretativi sulla norma. Ora, con l’uscita di una nuova circolare del 22 settembre 2022 i dubbi sono stati chiariti e il quadro è completo: è quindi possibile capire come funzionano le due nuove deroghe senza rischiare di incorrere in sanzioni. Naturalmente la regola base è che si tratti di eccezioni e non di una facoltà concessa ad ogni rientro in sede per svolgere il riposo settimanale.

1° caso: deroga fino ad un’ora. Riguarda sia il numero di ore di guida che il c.d. “impegno”. Il conducente può “sforare” fino ad un’ora il proprio limite di guida giornaliero e settimanale (non il bisettimanale) e l’impegno per iniziare il riposo, sia che debba iniziare il riposo settimanale regolare 45 ore che ridotto (inferiore a 45 ore fino a un minimo di 24 ore). In questo caso sarà sufficiente stampare lo scontrino dal cronotachigrafo digitale o scrivere sul retro del foglio di registrazione del cronotachigrafo analogico (c.d. “disco”) che si è superato il limite di guida ed eventualmente anche l’impegno per iniziare un periodo di riposo settimanale.

Ad esempio: inizio della giornata lavorativa alle 05:00 con 9 ore di guida a disposizione e 13 ore di impegno a disposizione. In questo caso il conducente potrà arrivare fino al massimo a 10 ore di guida con 14 ore di impegno a disposizione.

2° caso: deroga oltre un’ora fino a due ore. Riguarda sia il numero di ore di guida che il c.d. “impegno”. Fino alla pubblicazione della circolare del settembre 2022, il Ministero aveva interpretato la norma come se la deroga dovesse riguardare soltanto le ore di guida giornaliere e settimanali, ma non l’impegno. Da settembre 2022 le cose si sono invece chiarite. È possibile superare fino a due ore il limite di guida giornaliero e settimanale (non il bisettimanale) e anche l’impegno, ma questa volta solo per poi iniziare il riposo settimanale regolare (minimo 45 ore). Inoltre, nel momento in cui si raggiunge il limite delle ore di guida giornaliere (9 o 10 a seconda dei casi), il conducente dovrà preventivamente svolgere una pausa di almeno 30 minuti consecutivi prima di iniziare a guidare per le due ore di deroga.

La novità, della circolare del settembre 2022 riguarda il fatto che è stato chiarito che il superamento del limite di due ore non riguarda soltanto il numero di ore di guida, ma anche l’impegno. Anche in questo caso il conducente dovrà stampare lo scontrino dal cronotachigrafo digitale o scrivere sul retro del foglio di registrazione del cronotachigrafo analogico (c.d. “disco”) che si è superato il limite di guida ed eventualmente anche l’impegno per iniziare un periodo di riposo settimanale regolare.