Quando si parla di normativa sociale dell’autotrasporto si intende un complesso di norme di rango europeo e nazionale molto articolato, che hanno lo scopo principale di ridurre il numero di incidenti stradali e i loro effetti sulla salute, tutelando l’incolumità degli utenti della strada e i lavoratori del settore. A partire dagli anni ’40/’50 del secolo scorso, il progressivo aumento dei veicoli circolanti e del volume delle merci trasportate su gomma ha determinato il proporzionale aumento degli incidenti stradali, sino a diventare un vero e proprio problema sociale.
Basti pensare che nella prima metà degli anni ’70, in Italia, i morti causati dagli incidenti stradali avevano superato la soglia degli 11.000 all’anno, con quasi 270.000 feriti (fonte Istat). Evidentemente era necessario intervenire per fermare una simile strage. Assieme alle riforme del Codice della Strada, sono state quindi introdotte norme specifiche sul settore del trasporto professionale di cose e di passeggeri.
Negli ultimi 20 anni l’impianto normativo della materia è profondamente cambiato e ha acquisito una maggiore efficacia. Per fare alcuni esempi, il Decreto Legislativo n. 286 del 2005 ha previsto che, a determinate condizioni, il committente, il proprietario della merce e, in alcuni casi anche il caricatore, rispondano in proprio per le infrazioni commesse dal vettore nell’esecuzione del trasporto in tema di limiti di sagoma, di massa, di velocità, sulla sistemazione del carico e sulla durata della guida. Anche il tema delle manomissioni degli strumenti come il cronotachigrafo ha avuto una grande evoluzione: è ormai consolidato il principio della Cassazione Penale, secondo cui l’installazione di un dispositivo volto ad alterare il cronotachigrafo o il limitatore della velocità sul mezzo aziendale, oltre a rappresentare una violazione del Codice della Strada, integra anche il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Ancora, la Legge di stabilità 2015 ha previsto che il committente che intenda affidare un trasporto a un vettore professionale debba preventivamente verificarne la regolarità retributiva, contributiva e assicurativa, attraverso una procedura prevista nel portale dell’autotrasporto. Nel caso in cui il vettore non risulti regolare, il committente non dovrebbe affidargli il trasporto, pena la sua responsabilità solidale per il pagamento delle retribuzioni, delle contribuzioni e dei premi INAIL eventualmente non pagati dal vettore, limitatamente al viaggio (o ai viaggi) eseguiti nell’interesse del committente.
Queste brevi considerazioni sono sufficienti a rendere l’idea su quanto complesso sia oggi il settore del trasporto e della logistica e su come le aziende che sono coinvolte nella filiera debbano strutturarsi, anche con strumenti tecnologici adeguati, per prevenire comportamenti che possano mettere in pericolo la sicurezza stradale e dei lavoratori con il rischio di sanzioni molto pesanti.
A cura di Federico Gallo
AVVOCATO ed esperto in Diritto dei Trasporti
*Dalla Guida alla Sicurezza: per scaricarla https://media.viasatgroup.it/docs/yu_magazine/21-21-GaS_2021_22.pdf